Comune di Casciana Terme
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BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO AFFITTO 2009
inserito il: 06 maggio 2009

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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO

ANNO 2009

In attuazione dell’art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro del Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.09 e della Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 20 del 24/04/2009, il presente bando disciplina le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi per l’affitto, con riferimento all’anno 2009.


SONO AMMESSI AL CONTRIBUTO SOLTANTO I SOGGETTI CHE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SONO IN POSSESSO DI TUTTI I SOTTO INDICATI REQUISITI MINIMI RIFERITI AL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE:

I. CITTADINANZA ITALIANA, CITTADINANZA DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA O CITTADINANZA DI ALTRO STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA;
· ATTENZIONE : IN CASO DI CITTADINANZA DI ALTRO STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA IL RICHIEDENTE DEVE ESSERE MUNITO DI:
1) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO AI SENSI DEL D.LGS 286/98 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA L.189/2002, E DELLA L.R. 41/2005;
2) CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA che attesti la permanenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana. E’ possibile autocertificare tale stato elencando dettagliatamente le date ed i Comuni di residenza. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

II. TITOLARITÀ DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO REGOLARMENTE REGISTRATO, E IN REGOLA CON LE REGISTRAZIONI ANNUALI, DI UN ALLOGGIO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE, CORRISPONDENTE ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE, ED UBICATO IN UNO DEI COMUNI DELL’UNIONE VALDERA;

III. non titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze nel nucleo familiare, nell’ambito territoriale del Comune o dei Comuni limitrofi; (si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre) secondo la Tabella “A” lett. c) allegata alla L.R.T. n. 96 del 20.12.1996;

IV. non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo, sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla Tabella “A” lett. d) allegata alla L.R.T. n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Deliberazione Regionale n.47/01;

V. valore ISE ( Indicatore della Situazione Economica) non superiore all’importo di due pensioni minime INPS ( pari a € 11.913,20 annui) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%; (Fascia A);

VI. valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 26.390,00 nonché un valore ISEE non superiore a € 14.120,00 e un incidenza del canone di locazione non inferiore al 24% (Fascia B);

IL NUCLEO FAMILIARE, AI FINI DEL CALCOLO ISEE, È COMPOSTO DAI SOGGETTI COMPONENTI LA FAMIGLIA ANAGRAFICA, DAL CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO CHE ABBIA ALTRA RESIDENZA, E DALLE PERSONE A LORO CARICO AI FINI IRPEF.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

· FASCIA “A”:
vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE ( Indicatore della Situazione Economica) non sia superiore a € 11.913,20 annui e la cui percentuale di incidenza dell’affitto sull’ISE non sia inferiore al 14%;

· FASCIA “B”
vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:
a) con ISE compreso fra € 11.913,21 ed € 26.390,00
b) con ISEE non superiore a € 14.120,00;
c) in cui la percentuale di incidenza dell’affitto sull’ISE non sia inferiore al 24%;

Nell’ambito della FASCIA ”A” e della FASCIA “B” i soggetti richiedenti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:

- “PUNTI 2” se uno dei componenti del nucleo familiare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ha perso il lavoro o è stato collocato in cassa-integrazione dal 01/09/2008;
- PUNTI 2” se uno o più componenti del nucleo familiare del richiedente hanno un’età superiore ai 65 anni,
- “PUNTI 1” se il nucleo familiare è composto da un solo genitore e da uno o più figli minori a carico;
- “PUNTI 1” se nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli minori;
- “PUNTI 1” se nel nucleo familiare è presente soggetti portatori di handicap grave o con invalidità pari al 100%;
- “PUNTI 1” se il nucleo familiare è costituito da meno di due anni ed entrambi i componenti hanno meno di 35 anni;



Nell’ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti che non ricadono nell’ambito delle priorità come sopra specificate, sono ordinati in base all’incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

L’ISE da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2009 (redditi 2008), l’affitto è quello alla data di presentazione della domanda, risultante dall’ultima ricevuta pagata, al netto degli oneri accessori.
Deve essere incluso il reddito del coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l’assegno del coniuge legalmente separato.
Chi, alla data di scadenza del Bando, non può ancora presentare la certificazione ISE/ISEE relativa ai redditi 2008 può presentare quella relativa ai redditi del 2007, salvo poi aggiornarla entro il 05/08/2009, pena l’esclusione dalla graduatoria.

L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISEE pari “0” o comunque non congrua a sostenere il pagamento dell’affitto è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o della A.S.L. o soltanto in presenza di autocertificazione dettagliata circa la fonte di sostentamento.
Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.
La competente Commissione Tecnica, in sede di analisi dei ricorsi può, in alternativa all’esclusione dei richiedenti aventi un attestazione “ISE zero” e privi della richiesta certificazione, valutare la possibilità di attribuire un “ISE presunto” che sia comunque congruo al pagamento dell’affitto ed a garantire un minimo vitale.

Sono comunque ammissibili le domande di soggetti percettori di reddito non computato a fini ISEE.
Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di immobili per i quali è in corso la procedura di rilascio dell’alloggio.
Il valore dei canoni dovrà essere documentato mediante copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato, ovvero da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante gli estremi del contratto di locazione e di registrazione, e/o da una ricevuta di pagamento relativa all'anno 2009.


Le domande (in carta semplice) potranno essere presentate dal 05/05/2009 al 19/06/2009 (termine perentorio) presso i Comuni della Valdera o presso la sede dell’Unione.

Le domande potranno essere altresì inviate per posta al seguente indirizzo: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA – V.le Rinaldo Piaggio n.32 56025 PONTEDERA entro lo stesso termine come sopra stabilito, facendo fede la data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.
Presso I Comuni, l’Unione e le Associazioni degli Inquilini sono disponibili i moduli prestampati, con le relative istruzioni, su cui è possibile produrre la domanda.
La modulistica è altresì direttamente scaricabile dal sito dell’unione (www.unione.valdera.pi.it) e da quello dei comuni .

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L’importo del singolo contributo per l’avente diritto risulta così teoricamente determinato:

· FASCIA “A” :
il contributo è dell’importo necessario a ridurre l’incidenza dell’affitto sul valore ISE fino al 14% ( Contributo = Canone – 14% dell’ISE), e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 per l’anno 2009;


· FASCIA “B” :
il contributo è dell’importo necessario a ridurre l’incidenza dell’affitto sul valore ISE fino al 24%,( Contributo = Canone – 24% dell’ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325 per l’anno 2009.

Nel caso in cui le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, oltre a quelle stanziate direttamente dai Comuni, risultino insufficienti a coprire l’intero fabbisogno, l’Unione Valdera si riserva la facoltà di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse per territorio e per priorità con percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, al fine di ammettere ai benefici un maggior numero di famiglie.
Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico spettante.

L’Unione Valdera si riserva, all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia ”B” in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate.

IL CONTRIBUTO STATALE, REGIONALE E COMUNALE PREVISTO DALL’ART.11 DELLA L. N.431/98 NON PUÒ ESSERE CUMULATO CON ALTRI BENEFICI PUBBLICI DA QUALUNQUE ENTE EROGATI E IN QUALSIASI FORMA A TITOLO DI SOSTEGNO ALLOGGIATIVO.

L’ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.
L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA È CAUSA DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO DAL MOMENTO DELLA DATA DI CONSEGNA DELL’ALLOGGIO.


La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà dal 08 luglio al 22 luglio per 15 giorni consecutivi; eventuali ricorsi dovranno pervenire alla sede dell’Unione entro il 29 luglio.
Eventuali ricorsi saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione Tecnica nominata dalla Giunta dell’Unione Valdera.
Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’Unione Valdera, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell’avvenuto pagamento del canone di locazione relativamente a tutto l’anno 2009, provvede al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità de contratto, in un’unica soluzione e secondo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

In base all’art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

In caso di anticipazione, da parte della Regione Toscana, di parte delle risorse assegnate, queste potranno essere liquidate in ordine di graduatoria ed in misura percentuale dell’intero contributo spettante, fatto salvo l’eventuale conguaglio in sede di assegnazione definitiva.



CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

L’UNIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N.109/98 E S.M. E IN BASE ALL’ART. 71 DEL D.P.R. 445/00, PROCEDERÀ A CONTROLLI A CAMPIONE DIRETTI AD ACCERTARE LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAI RICHIEDENTI.
GLI ESITI DEL CONTROLLO SARANNO RESI PUBBLICI E, NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, L’UNIONE DICHIARERÀ IMMEDIATAMENTE DECADUTO DAL BENEFICIO IL SOGGETTO CHE HA DICHIARATO IL FALSO E TRASMETTERÀ GLI ATTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/00.
Ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall’Amministrazione. Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall’art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi.

Sono cause di decadenza dal beneficio con effetto dal loro manifestarsi:

1. Il rilascio dell’alloggio occupato senza assunzione in locazione di un altro alloggio in un Comune della Valdera;

2. La morosità nel pagamento del canone;

3. La resa di dichiarazioni non veritiere nell’ambito del procedimento.



NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, alla L.R. 96/96, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, ed infine alla Deliberazione della G.R. n. 265 del 06-04-2009.
Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all’erogazione dei contributi per l’affitto.
Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti servizi dei Comuni e l’Unione Valdera, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il Responsabile dell’Unione Valdera cui l’interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è Davide Cerri, Responsabile del Settore Servizi e Provvidenze alle famiglie, tel 0587299562, fax 0587270.785, e-mail d.cerri@unione.valdera.pi.it .

Pontedera, 05.05.2009 IL PRESIDENTE DELL’UNIONE VALDERA
Paolo Marconcini


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